
Il Consenso Informato in Psicoterapia è, a mio avviso, un argomento ancora poco compreso e apprezzato.
In ambito sanitario è obbligatorio ormai da anni e la giurisprudenza lo ha preso in considerazione nel lontano 1994, con la sentenza n. 10014/1994 in cui si afferma “il principio del consenso informato quale fondamento dell’attività medica, il quale comporta che il trattamento sanitario va individuato all’interno dell’alleanza terapeutica tra il paziente e il medico nella ricerca della cura migliore”.
Si rifà all’articolo 32 della Costituzione “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
È stata poi ripresa a livello internazionale dalla Convenzione di Oviedo nel 1997 che ne stabilisce alcuni principi. La Convenzione di Oviedo dedica alla definizione del Consenso il Capitolo II (articoli da 5 a 9) in cui stabilisce come regola generale che: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.”(art. 5).
In Psicoterapia , “Il professionista che si accinge a condurre un qualsiasi trattamento sanitario o a svolgere attività di natura clinica ha l’obbligo di acquisire il preventivo consenso del paziente, che deve essere adeguatamente informato circa le prestazioni che riceverà, le finalità e le modalità delle stesse (articolo 24 del Codice deontologico)”.
Eppure tanti non lo leggono, oppure non gli danno la giusta importanza.
Vediamo perché è importante.
- Il consenso informato è un primo contratto di terapia, dove chi lo firma si assume la responsabilità del trattamento che sta per iniziare, sia il paziente che il terapeuta;
- Non potendo valutare a priori la durata del trattamento, se ne stabilisce la durata di ogni singola seduta, la frequenza;
- Si stabilisce il compenso, in alcuni casi anche dove la seduta viene annullata con poco preavviso;
- Si stabiliscono insieme gli obiettivi orientativi da raggiungere;
- Il terapeuta ove riconoscesse la non efficiacia del trattamento si impegna ad inviare presso altro specialista il paziente o ad interrompere il trattamento prevo avviso concordato;
- Il paziente può interrompere il trattamento in qualsiasi momento rendendosi disponibile ad effettuare gli incontri necessari alla chiusura del trattamento iniziato;
- Il terapeuta potrà interrompere il trattamento temporaneamente o definitivamente con un congruo preavviso, per motivi gravi, indicando al paziente altri psicoterapeuti a cui rivolgersi;
- Il terapeuta può consigliare al paziente, ove lo ritenga opportuno, l’intervento di un medico specialista
- Il terapeuta è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, in particolare, all’obbligo del segreto professionale, derogabile previo valido e dimostrabile consenso del paziente;
- Il segreto professionale è d’obbligo anche sui dati personali sensibili del paziente, che saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento psicoterapeutico.
Lo scopo del Consenso Informato è quello di promuovere l’autonomia dell’individuo nelle scelte che riguardano la sua salute.
Nel caso di trattamento ai minori, il consenso sarà firmato dagli esercenti la potestà genitoriale o la tutela (art. 31 Codice Deontologico).
Il professionista ha l’obbligo di conservare l’originale del documento, rilasciandone copia al paziente.
Tutto ciò va letto con attenzione prima di firmare un consenso e va tenuto presente durante il trattamento.
La relazione terapeutica è parte del trattamento stesso, il consenso è uno strumento che serve per assumersi una prima responsabilità con se stessi, e con il prendersi cura di sè nel rispetto dell’altro e della relazione stessa, valido per entrambi gli attori.
Dr.ssa Elena Giurlano
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